Art. 9.
(Accesso della famiglia all'abitazione).

      1. Al fine di favorire le esigenze abitative delle famiglie, gli accordi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, sono definiti sentite le associazioni familiari, presenti sul territorio, iscritte all'albo tenuto dalla consulta nazionale delle associazioni familiari.
      2. A tutela del risparmio delle famiglie di nuova costituzione o numerose destinato all'acquisto della casa di abitazione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria, a garanzia dei mutui contratti per l'acquisto della casa di abitazione.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabiliti i requisiti per l'accesso alla garanzia prevista dal comma 2.

 

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